Art. 14.
(Istituti di vigilanza privata).

      1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legislazione statale vigente per l'esercizio della loro attività, in particolare

 

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per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli enti locali a integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

          a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;

          b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato.