1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legislazione statale vigente per l'esercizio della loro attività, in particolare
a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;
b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato.